Stress Lavoro-Correlato

Rendere l’obbligo di legge un investimento per la crescita e lo sviluppo dell’Organizzazione​

AZIENDE

Linee Guida INAIL (2017)

ISTITUTI SCOLASTICI

Linee Guida MIUR (2012)

SETTORE IGIENE AMBIENTALE

Linee Guida FONDAZIONE RUBES TRIVA

Cos’è lo Stress Lavoro-Correlato?

L’Accordo Europeo del 2004 definisce lo Stress Lavoro-Correlato (SLC) come una “condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”. Lo SLC può essere, quindi, definito come la condizione in cui le richieste provenienti dall’ambiente esterno vengono percepite dall’individuo come eccedenti le proprie risorse: i lavoratori avvertono una condizione di stress quando non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.
Lo stress non è una malattia. L’individuo è in grado di sostenere l’esposizione di breve durata a condizioni di stress, che possono anche rivelarsi positive e stimolanti (eustress, stress buono), ha però maggiori difficoltà a sopportare condizioni di stress che si protraggono nel tempo e che vengono vissute come negative e minacciose in quanto potenzialmente eccedenti le proprie risorse e capacità di farvi fronte (distress, stress cattivo).

  • Individui diversi possono reagire in maniera differente a situazioni simili: giocano un ruolo fondamentale le variabili individuali
  • Lo stesso individuo può reagire diversamente a situazioni simili in momenti diversi della propria vita
Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato: Il quadro normativo

Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.
Adotta la definizione di ‘salute’ dell’Organizzazione Mondiale della Sanità intesa come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”; ciò rappresenta la premessa per garantire una tutela dei lavoratori rispetto ai rischi psicosociali.
Il Decreto prescrive che:
• “la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004” (art. 28)
• il DL, avvalendosi della collaborazione del RSPP e del MC e previa consultazione degli RLS, deve effettuare la valutazione anche del rischio stress lavoro-correlato nel rispetto delle Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente
• la valutazione del rischio deve essere ripetuta:  in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; in relazione ad innovazioni tecniche, della prevenzione o della protezione; a seguito di infortuni significativi; quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità
• qualora non si verifichino tali casi particolari l’aggiornamento della valutazione deve avvenire indicativamente ogni due anni.
Sono applicabili anche al rischio SLC:
• i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel processo di valutazione del rischio (DL, RSPP, MC, RLS e lavoratori)
• le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, quali, ad esempio: la programmazione della prevenzione; l’eliminazione dei rischi e, dove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo; la riduzione dei rischi alla fonte; il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; l’informazione e la formazione di tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti e RLS; la partecipazione e il coinvolgimento degli RLS e/o dei lavoratori; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, ad esempio adozione di codici di condotta e buone prassi.

Indicazioni Commissione Consultiva
Nel 2010 la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha elaborato le indicazioni metodologiche finalizzate ad individuare i requisiti minimi del processo valutativo.
La Commissione stabilisce che:
• le attività connesse alla valutazione del rischio SLC vengono compiute in riferimento a tutti i lavoratori e le lavoratrici, compresi dirigenti e preposti;
• la valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (es. per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi del medesimo tipo;
• la valutazione del rischio SLC comprende due diversi livelli, il primo necessario (valutazione preliminare) e il secondo eventuale (valutazione approfondita)
da effettuare nel caso in cui, in fase preliminare, si rilevino elementi di rischio stress e le relative misure correttive messe in atto dal DL siano risultate inefficaci:
• qualora non si rilevino elementi di rischio in fase preliminare il DL sarà tenuto a darne conto nel DVR e a prevedere un piano di monitoraggio, senza dover necessariamente procedere con la valutazione approfondita. Al contrario, qualora emergano elementi di rischio SLC, il DL sarà tenuto a prevedere degli interventi correttivi in linea con le problematiche emerse; gli interventi previsti dalla Commissione Consultiva sono di tipo organizzativo, comunicativo, formativo, procedurale e tecnico.
• elementi fondamentali nell’intero percorso di valutazione sono il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori. Le indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva rappresentano, come in precedenza riportato, la “prassi minima” della valutazione, nulla vieta alle diverse realtà aziendali di arricchire tale percorso andando ad approfondire alcuni aspetti particolarmente rilevanti per il contesto specifico. La valutazione dei rischi in generale è obbligatoria ovunque vi siano lavoratori impiegati, indipendentemente dal numero.

 

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